SABATO 27 IMPORTANTE CONVEGNO DI FORMAZIONE SU FOCUS ENTI TERZO SETTORE E VOLONTARI. INTANTO, ECCO LE NOVITA' PRINCIPALI PREVISTE DALLA RIFORMA
18/01/2018
Dopo averne accennato della sua approvazione nella scorsa estate (precisamente a luglio), dal 1° gennaio è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Codice sul Terzo Settore, che apporta e regolamenta alcune significative novità di fondo, per l'intero mondo dell'associazionismo, e che toccano di conseguenza, anche quello sportivo. Fra le più importanti, l'istituzione di un registro che dovrà essere adoperato e utilizzato da tutti gli ETS (Enti di Terzo Settore) e l'obbligo a sottoscrivere a un'assicurazione.
Nel dettaglio per comprendere meglio l'argomento, vi proponiamo questo focus tematico a cura di Pierluigi Ferrenti, responsabile Organizzazione e ai servizi telematici Aics, tra i relatori più attesi del seminario formativo amministrativo-fiscale su questi temi in programma ad Asti sabato 27 gennaio dalle 9.30 alle 13, che spiega in questo approfondimento, tutte le novità che vengono introdotte dall'approvazione di questa legge, e i relativi requisiti da seguire per cui una ETS può definirsi tale:
Come già rilevato in un precedente articolo pubblicato sulla newsletter AICS On Line (vedi articolo di Alessio Silvestri, al quale si rimanda http://www.aics.it/?p=52125 , tra le innumerevoli innovazioni che il DLGS 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha apportato, particolarmente significative sono quelle che concernono la figura del volontario e l’attività di volontariato. Ad esse è dedicato l’intero Titolo III del decreto (articoli 17-19) e numerosi sono i richiami in altri articoli del Codice. Tale innovazioni comportano una serie di adempimenti e di obblighi per gli Enti del Terzo Settore (ETS), molti dei quali già in vigore. E’ il caso ad esempio dell’obbligo (previsto dall’art. 17 comma 1) di istituire un apposito registro nel quale gli ETS “sono tenuti a iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.”
Tale adempimento riguarda da vicino anche il mondo AICS, in quanto l’Associazione Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali, essendo iscritti nel Registro nazionale e/o nei registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), sono già considerati ETS e sono già in possesso del requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, in quanto “nelle more dell’istituzione del Registro medesimo” tale requisito “si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.” (art. 101 comma 3) Dunque essi dovranno isituire il Registro dei Volontari, e analogamente si dovranno comportare i circoli iscritti nei Registri APS o ODV.
Ma non è l’unico obbligo. Ai volontari, come noto, per l’attività prestata, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, anche a fronte di una autocertificazione, purché in questo caso esse non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili (art. 17 commi 3 e 4). Tali rimborsi possono essere però riconosciuti solo a fronte di specifiche condizioni.
Per quanto riguarda le spese effettivamente sostenute e documentate, è necessario che l’ETS stabilisca preventivamente i limiti massimi e le condizioni per cui possono essere rimborsate; per quanto riguarda la possibilità di autocertificarle, è necessario che l’organo sociale competente (di solito il Consiglio Direttivo, a meno che lo Statuto non attribuisca tale competenza all’Assemblea) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Di non immediata applicazione è invece l’art. 18 del Codice, il quale prevede che “Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.” Tale obbligo, prima circoscritto alle ODV (art. 4 della legge 166/91) è ora esteso a tutti gli ETS ma per diventare effettivo c’è bisogno dell’emanazione di un decreto da parte del Ministro dello sviluppo economico, con cui “sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli” (art. 18 comma 2). Il decreto dovrebbe essere emanato entro il prossimo 2 febbraio.
Per concludere l’esame della nuova disciplina sui volontari, è utile esaminare una recentissima delibera della Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, Deliberazione 24 novembre 2017, n. SEZAUT/26/2017/QMIG) che, pur riferendosi nello specifico alla possibilità, per un ente locale, di ricorrere a volontari senza l’intermediazioni delle organizzazioni del Terzo Settore, evidenzia problematiche e suggerisce soluzioni anche per gli ETS. Nel rispondere affermativamente al quesito che le era stato sottoposto, la Corte si sofferma infatti ad esaminare la nuova normativa introdotta dal Codice. Tra le varie considerazioni, alcune sono di particolare importanza, a partire dall’obbligo di istituire il registro dei volontari.
“L’art. 17 del d.lgs. n. 117/2017,” dice la Corte, “stabilendo che gli enti “sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”, ha inteso individuare non solo lo strumento attraverso il quale i volontari possono aderire all’organizzazione prescelta e mettere a disposizione di questa “il proprio tempo e le proprie capacità”, ma anche il modo in cui gli enti possono comunicare, a fini assicurativi, il nominativo dei volontari di cui si avvalgono. L’iscrizione nel registro segna, infatti, il momento in cui il volontario, che intende aderire all’organizzazione, accetta la proposta di un contratto aperto e, conseguentemente, accetta la disciplina associativa in essa contenuta. Prestando il proprio consenso all’iscrizione nel registro, il volontario aderisce ad un contratto già perfezionato tra altri soggetti…“.
Una seconda considerazione riguarda gli obblighi che si assumono i volontari nell’aderire all’Associazione: “Poiché l’ordinamento democratico interno dell’ente deve garantire al volontario la possibilità di prestare la propria attività in modo “personale, spontaneo e gratuito”, il vincolo associativo non potrà imporre condizioni che possano incidere sull’autonoma iniziativa del volontario al di là delle ordinarie esigenze di formazione, organizzazione e corretto svolgimento del servizio, tutela della sicurezza e dell’incolumità propria e altrui (si pensi, ad es., alla partecipazione ad eventuali corsi di formazione teorico-pratici, all’osservanza delle direttive operative concordate con i responsabili dell’ente o al corretto utilizzo di attrezzature o dispositivi affidati ai volontari a fini operativi, di riconoscimento o di protezione)…Ai volontari non potrà essere imposto altro obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività. Di converso, sarà cura dell’ente vigilare costantemente sull’incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale. I rischi connessi all’attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comunicati preventivamente al volontario, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.
Infine “poiché l’attività di volontariato deve intendersi prestata in modo “personale, spontaneo e gratuito”, il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali..."
Da tutto ciò discende la necessità, a nostro parere, che l’aspirante volontario sottoscriva una formale domanda di adesione (anche se ne avesse già sottoscritta una quale aspirante socio: le due figure possono non coincidere) e che gli Enti formalizzino i contenuti dell’attività, gli eventuali obblighi e rischi connessi all’attività svolta.
In sintesi, Comitati regionali e provinciali, circoli iscritti nei registri APS o ODV debbono:
⦁ istituire il Registro dei Volontari (non è prevista alcuna formalità particolare sulla sua tenuta, quale bollatura, vidimazione o altro: si consiglia di numerare preventivamente le pagine);
⦁ predisporre modelli di domanda di adesione in qualità di volontario e di accettazione da parte dell’Ente, riportanti almeno le clausole principali poc’anzi descritte (l’AICS nazionale comunque produrrà a breve dei fac-simile);
⦁ approvare (con atto di consiglio Direttivo, o di Assemblea, a seconda di quello che prevede lo Statuto) una delibera concernente i limiti e le condizioni entro i quali al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate nonché le tipologie di spese e di attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso tramite autocertificazione;
⦁ assicurare i volontari iscritti nel Registro , non appena il Ministro dello sviluppo economico emanerà lo specifico decreto (l’AICS nazionale provvederà a proporre, insieme alla propria compagnia assicuratrice, polizze specifiche).
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