APS/ODV COSTITUITE CON MENO DI SETTE SOCI: IMPORTANTE DIETROFRONT DEL MINISTERO
31/05/2019
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è nuovamente intervenuto recentemente sul problema delle Associazioni (APS E ODV, ossia le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni di volontariato), costituite dopo il 03.08.2017, con un numero iniziale di associati inferiore a sette, che hanno successivamente richiesto l’iscrizione nei registri delle APS o delle ODV, avendo nel frattempo raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto dalla normativa. Si premette al riguardo, che lo stesso Ministero si era già pronunciato sul punto, con la nota n. 12604 del 29 dicembre 2017, evidenziando, in modo drastico, l’assoluta insanabilità della mancanza del numero minimo di associati, al momento della costituzione del sodalizio, sottolineando che dette associazioni non sarebbero mai potute divenire APS oppure ODV.
Con la nota direttoriale 4995 del 28.05.2019, il Ministero ritorna sulla problematica, partendo dall’ipotesi di un’associazione costituita da meno di sette soci, dopo l’entrata in vigore del d.lgs 117/2017 e che successivamente intenda conformarsi alle disposizioni in materia di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. In tale circostanza, “non è sufficiente che tale numero minimo di associati sia stato successivamente raggiunto, né che sia effettivamente in essere all’atto della richiesta di iscrizione, ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciandosi in tal senso, alla formazione e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l’associazione alle caratteristiche di un ente di cui all’art. 32 o all’art. 35 del Codice” (APS o ODV)." Quindi, per il Ministero, non basta la dimostrazione che si è raggiunto il numero minimo dei soci indicato dalla norma, in un momento successivo, in quanto al momento della costituzione dell’associazione i costituenti ben sapevano (o avrebbero dovuto sapere) della necessità della contestuale sussistenza di un numero minimo di associati.
Per avvalorare la volontà dei soci di iscriversi quali Aps oppure Odv ,occorre una delibera assembleare di modifica dello statuto, espressa da un numero di associati favorevoli di almeno 7 soci, ove si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ,dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, integrando la volontà espressa nell’atto costitutivo, venendo così a sussistere, in maniera contestuale, entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione quale APS o ODV. Non è difficile constatare il dietro-front del Ministero, dopo circa un anno e mezzo , mascherato attraverso un laconico “profili evolutivi” nel sottotitolo della nota direttoriale . Con amarezza va detto che, nel frattempo, molte associazioni (APS E ODV) costituite subito dopo il 03.08.2017, hanno dovuto procedere allo scioglimento, constatata l’impossibilità di iscriversi ai registri vigenti.
Pur condividendo la motivazione alla base del ripensamento del Ministero ,lascia un po’ perplessi sia la motivazione giuridica che la procedura individuata, che passa attraverso una modifica statutaria di cui, in molti casi, non se ne ravvede la necessità.
Focus di approfondimento a cura del dott. Luigi Silvestri
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