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FOCUS D'APPROFONDIMENTO FISCALE, ASD E SSD: UN'ESENZIONE DA BOLLO “INCOMPLETA”

03/03/2020

 

Un professionista in regime forfetario ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se le fatture che emetteva nei confronti di un’Associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta dal Coni fossero esenti da bollo, in virtù della norma agevolativa introdotta dalla legge di bilancio del 2019 (articolo 1 comma 646).

Il professionista riteneva (come la maggior parte degli operatori) che tale documento fosse esente da bollo e riportava nel quesito il testo normativo che integralmente si trascrive per una migliore comprensione della problematica:

esenzione per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI“.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.67 del 20.02.2020, ricorda che ai sensi dell’art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto di interesse, per ciascuna operazione imponibile “il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura,….,.

Il professionista, quindi, è obbligato per legge ad emettere il predetto documento contabile nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’associazione medesima.

Continua L’Agenzia delle Entrate: “Le fatture oggetto d’interpello rientrano nel campo applicativo dell’articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR n.642 del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare per le Fatture, note, conti e simili documenti.”

Conclude, quindi, l’Agenzia escludendo che la fattura possa rientrare fra gli atti e documenti “richiesti” dalle ASD di cui all’esenzione disposta dall’art. 27-bis della tariffa; è, pertanto, dovuto il bollo da euro 2,00 se l’importo della fattura supera euro 77,46,con diritto di rivalsa sul cliente e quindi sull’ASD.

La riflessione che sentiamo di dover fare è questa: il legislatore ha manifestato la chiara volontà di introdurre un’agevolazione fiscale a favore del mondo sportivo dilettantistico che trova precisa rispondenza con quella medesima agevolazione introdotta per gli ETS dal d. lgs 117/2017.

L’Agenzia delle Entrate ancorandosi ad una strenua interpretazione letterale, che sicuramente può ritenersi corretta, distingue fra atti e documenti “richiesti” dalle ASD/SSD/EPS rispetto ai documenti la cui emissione è invece obbligatoria (fatture).

Quanto appena detto porterà gli operatori sportivi a doversi attenere scrupolosamente all’indirizzo dell’Agenzia, analizzando con attenzione la natura dei documenti a cui applicare l’esenzione e distinguendoli fra “richiesti” e “obbligatori” per legge.

 

Focus di approfondimento a cura del dott. Luigi Silvestri.

 

 

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