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CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI: IL NUOVO DECRETO DELL'8 MARZO

09/03/2020

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato l’8 marzo il nuovo DPCM che reca ulteriori misure per il contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio nazionale.

Il testo contiene provvedimenti più stringenti per contenere la diffusione del virus in Lombardia e in altre 14 province, dove i contagi si son registrati maggiori: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Parallelamente, in forza del potere delle Regioni, sono state emanate ordinanze regionali che recepiscono le misure del decreto stabiliscono ulteriori misure di prevenzione.

Si segnalano qui di seguito tutte le novità in ambito sportivo che riguardano la nuova zona rossa delimitata dal decreto e il restante territorio nazionale.

DPCM 8 marzo 2020:

Il provvedimento consta di 5 articoli e un allegato e, per quanto di interesse all’ambito sportivo:


NELLE LE ZONE INDICATE DALL’ART.1, c.d. “ZONA ROSSA:

  • il comma 1, lettera d) – sospende, sia in luoghi privati che pubblici, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; tuttavia resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, rimangono tenute ad effettuare i controlli idonei contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

  • il comma 1, lettera f) – dispone la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
  • il comma 1, lettera g) – nel disporre la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate e degli eventi in luogo pubblico o privato compresi, tra gli altri, quelli di carattere ludico e sportivo sospende anche l’attività di scuole di ballo, sale giochi e sale scommesse;
  • il comma 1, lettera s) – per quanto concerne, invece, lo sport di base e le attività motorie in genere, sospende, tra le altre, anche l’attività di palestrepiscinecentri sportivi e ricreativi nonché centri natatori;


SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE – ART. 2: 

  • il comma 1, lettera c) – sospende l’attività, tra le altre, di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati, con sanzione della sospensione della stessa in caso di violazione.
 

 

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