I due decreti saranno trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, in via di composizione, e alla Conferenza Stato Regioni, affinchè esprimano il loro parere (entro 30 giorni dal ricevimento dei decreti).
I testi diffusi non sono ancora operativi ma già consentono di formulare alcune osservazioni.
Decreto correttivo del Codice del Terzo Settore
Il decreto apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale, tenendo conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.
Il comunicato stampa diffuso dal Consiglio dei Ministri informa che lo "spirito di fondo" del decreto è di " uniformare la soglia spartiacque tra grandi e piccoli enti".
Va letta in questo senso la decisione di aumentare a 220mila euro il limite minimo di entrate annue per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati (art.14 comma 2 Codice del Terzo settore);
Inoltre, per gli enti non commerciali con proventi annui inferiori a 220mila euro (e non 50mila come attualmente previsto) basterà redigere un rendiconto per cassa al posto delle onerose scritture contabili a cui dovranno sottoporsi gli Ets che supereranno lo stesso limite.
Tali modifiche "alleggeriscono" di fatto l'operato degli enti minori, rimandando alle realtà di grandi dimensioni il compito di rispondere ai maggiori adempimenti richiesti dal Codice.
Sul fronte fiscale, invece, è previsto che gli enti con ricavi superiori ai costi entro il limite del 10% e per un massimo di due periodi di imposta consecutivi, saranno considerati comunque non commerciali: un intervento che risponde all'esigenza di mantenere la qualifica di attività non commerciale anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi.
Ma le novità apportate dai decreti correttivi vanno ben oltre i già citati aspetti contabili e fiscali, riguardando principalmente: le attività di interesse generale esercitabili, l'acquisto della personalità giuridica, la revisione legale dei conti, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.
In particolare, il nuovo testo integra l'elenco delle attività d'interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore: l'articolo 5 comma 1, lettera e) vengono aggiunte le parole "tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281", con ciò colmando una lacuna che tante proteste aveva sollevato tra le associazioni animaliste. Attività di interesse generale, si precisa con la nuova formulazione dell'art.4, che devono essere esercitate in via esclusiva o principale se si vuol essere considerati Enti del Terzo Settore.
Inoltre, fermo restando il controllo contabile già previsto, l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni; revisione legale che può essere affidata all'organo di controllo interno a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
Due modifiche significative vengono apportate anche all' articolo 32, che tratta delle organizzazioni di volontariato, e 34, che tratta del loro ordinamento e amministrazione.
Per quanto riguarda l'art. 32, si precisa che le ODV, cosi come le APS, che prima dovevano avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, debbano ora avvalersi in modo prevalente "dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati".
La seconda modifica, assai significativa, prevede che "i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ETS hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale".
In secondo luogo, dando così risposta ad un quesito che sinora non aveva trovato soddisfazione, si precisa che se nel corso del tempo il numero degli associati diviene inferiore a sette, le ODV e le APS dovranno integrarlo entro un anno; limite trascorso il quale, se non fanno richiesta di essere iscritte in un'altra sezione del Registro Unico, saranno cancellate dal Registro stesso.
Restando in tema di ODV, il decreto correttivo precisa che gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro.
Infine, cambia il numero dei Componenti il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 59 del Codice). Saranno infatti 10, e non più 8, i rappresentanti designati dall'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio (in pratica, dal Forum del Terzo Settore) e 16 (invece che 14) quelli designati dalle reti associative.
Come anticipato in via preliminare, tali modifiche non sono ufficiali bensì verranno poste all'attenzione delle Commissioni Parlamentari: la riforma del Terzo settore continua così il suo graduale percorso all'insegna dei mutamenti; bisogna pertanto essere costantemente aggiornati sui nuovi scenari al fine di non farsi trovare impreparati nel momento in cui il Codice entrerà completamente in vigore.