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CIRCOLARE 18/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ASD E RIFORMA DEL TERZO SETTORE: UN DIVORZIO ANNUNCIATO

06/08/2018

 

La corposa circolare n°18/E del 01/08/2018, emanata dall'Agenzia delle Entrate, affronta temi estremamente importanti per il mondo delle A.S.D. e delle S.S.D. chiarendo, in maniera non sempre condivisibile, una serie di problematiche di carattere fiscale e amministrativo.

Premesso che non è possibile trattare unitariamente le tematiche di svariata natura, affrontate nella circolare, iniziamo l'analisi della stessa con uno dei temi più discussi degli ultimi tempi dalla dottrina e cioè se spettino o meno le agevolazioni di cui all'art. 148 comma 3 (i cosiddetti corrispettivi specifici) alle A.S.D. che si iscriveranno nel registro unico del terzo settore.

Fino all'emanazione della circolare, gran parte dell'A.S.D. era orientata a non iscriversi al R.U.N.T.S., in quanto era chiaramente prevista la perdita dei benefici di cui alla legge 398/91.

Come ben noto, la legge 398/91 riguarda, però, esclusivamente le A.S.D./S.S.D. che, oltre all'attività istituzionale, esercitano anche un'attività commerciale, connessa agli scopi istituzionali; quindi solo una parte limitata delle A.S.D./ S.S.D.

L'art 148 comma 3 che prevede, invece, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, è un beneficio che riguarda tutte le A.S.D. /S.S.D. e quindi la risposta dell'Agenzia delle Entrate ai dubbi degli operatori era particolarmente attesa.

L'agenzia delle entrate, dopo una disamina della normativa, (vedi parte 5.2 della circolare) conferma che per le A.S.D./S.S.D. iscritte al registro CONI nulla cambia in merito alle agevolazioni dei corrispettivi specifici ma a condizione che non si iscrivano al registro unico del terzo settore.

Diversamente le associazioni e le ssd che assumeranno la qualifica di ETS, iscrivendosi al registro del terzo settore, non potranno più usufruire della decommercializzazione prevista dall'art. 148 comma 3.

Per le A.S.D. che si iscriveranno nel registro rimarranno esclusivamente i benefici della decommercializzazione cosiddetta "generica" prevista dall'art.148 comma 1 e comma 2 (art.79 codice del terzo settore).

La circolare conclude sul punto ricordando che l'art .85 del CTS prevede un'agevolazione simile a quella di cui all'art.148 comma 3, solo per quegli enti del terzo settore che siano "Associazioni di Promozione Sociale".

Alla luce delle rigide prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate (a parere di chi scrive non del tutto condivisibili) appare davvero improbabile che le A.S.D. iscritte al CONI (non APS) scelgano di iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore, rinunciando sia ai benefici delle 398/91 sia ai benefici della decommercializzazione specifica prevista dall'art. 148 comma 3 e, probabilmente, anche ai benefici dei cosiddetti "compensi sportivi"(art. 67 tuir).

 

Focus a cura del dott. Luigi Silvestri, esperto in materia fiscale per AICS


 

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Fondata nel 1962. Ente con finalità assistenziali riconosciuta dal Ministero dell'Interno.

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